La Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha deciso di respingere l’appello presentato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Questa decisione conferma l’annullamento della sanzione di 5 milioni di euro inflitta a Eni Plenitude Società Benefit nel novembre 2023.
La questione legale era incentrata sull’interpretazione dell’Articolo 3 del Decreto “Aiuti bis” (d.l. 115/2022). Tale decreto, nel periodo di crisi energetica, ha sospeso l’efficacia delle clausole contrattuali che permettevano ai fornitori di modificare unilateralmente i prezzi di luce e gas. L’AGCM accusava Eni Plenitude di eludere questo divieto, avendo inviato oltre 1,4 milioni di comunicazioni di aumento tariffario ai clienti con contratti in regime di “proroga tacita”.
Il Consiglio di Stato, confermando la precedente decisione del TAR Lazio, ha stabilito che il comportamento di Eni non rappresentava una pratica commerciale scorretta. I giudici hanno specificato che il divieto legale si riferiva esclusivamente allo “ius variandi”, ovvero la facoltà del venditore di alterare il prezzo prima della scadenza naturale del contratto. In contrapposizione, le modifiche attuate da Eni sono state considerate come “rinnovi contrattuali” legati a scadenze già concordate tra le parti.
Secondo la sentenza, la normativa non intendeva operare un “congelamento totale” dei prezzi, ma si limitava alla sospensione dei poteri di modifica unilaterale delle condizioni generali. Pertanto, la tesi sostenuta dall’Autorità è stata respinta, poiché i rinnovi di offerte a tempo determinato, anche se avvenuti in regime di proroga, non rientrano nel campo di applicazione del divieto legislativo. Accettare un’interpretazione estensiva di questo tipo sarebbe inaccettabile e limiterebbe la libertà di mercato.
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